Barano: Regolamento strutture sportive di Barano D'Ischia Napoli
Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il Comune concede per le proprie finalità sportive e sociali a ____________________________ con sede in ____________ Via _______________________ partita IVA/C.F. _____________________ Telefono______________ l’impianto di calcetto sito in Fiaiano via Garibaldi risultante dalle allegate piante e/o planimetrie.
Art. 2 SCOPO DELLA CONVENZIONE Il Comune concede la gestione dell’impianto al fine di consentire al Concessionario il perseguimento delle finalità sportive, ricreative e sociali indicate nello statuto, delle quali riconosce la rilevanza. Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.
Art. 3 DURATA La concessione ha la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga. Qualora il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell’impianto, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto, nel caso in cui lo stesso abbia soddisfatto l’Ente.
Art. 4 DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL’IMPIANTO La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui il presente atto è formalmente esecutivo ed il Concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
Art. 5 CANONE Il canone, fissato in € _____________________oltre IVA , dovrà essere corrisposto in due rate semestrali e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, mediante versamento sul c/c postale n. 17150806 intestato al Comune di Barano d’Ischia – Servizio Tesoreria. A decorrere dalla seconda annualità il canone verrà adeguato in misura pari alle variazioni, accertate dall’ISTAT e pubblicate nella G.U., dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.
Art. 6 TARIFFE Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, che saranno aggiornate dalla seconda annualità, pari alle variazioni, accertate dall’ISTAT e pubblicate nella G.U., dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che il Comune vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato. Le tariffe comunali in vigore devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto al pubblico.
Art. 7 MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO Il Concessionario: ? ? non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione; ? ? deve utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza; ? ? deve segnalare tempestivamente all’ U.T.C. ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati; ? ? deve consentire al Comune, ed alle scuole prive di adeguate strutture per la pratica dello sport l’uso gratuito dell’impianto in giorni e orari da concordare con il Comune; ? ? deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti; ? ? deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune e/o le Circoscrizioni intendano attuare nel corso dell’anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi; ? ? deve provvedere, qualora si avvalga di figure professionali inquadrate come lavoratori dipendenti, a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e dovranno altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 8 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l’impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione. Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
Art. 9 BAR RISTORO E PUBBLICITA' Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero, il Concessionario può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, pena la revoca della concessione: - - la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità; - - il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistenti o da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza.
Art. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario deve provvedere: - - alle spese per la pulizia dei locali ed a quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature; - - alle spese per la manutenzione ordinaria dell’impianto e delle strutture concesse; - - all’apertura, chiusura, conduzione dell'impianto trattamento acque mediante l'impiego di idoneo personale; - - alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza; - - alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi; - - a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto; - - alla tenuta di un registro dei soci aggiornato; - - al pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.
Art. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA Rientrano nell’ordinaria manutenzione dell’impianto: a) a) La riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni; b) b) La riparazione e la sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature, opache e vetrate, di infissi e serramenti interni; c) c) La riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; d) d) La riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento; e) e) La manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti; f) f) La manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S; g) g) La verifica periodica degli idranti e degli estintori; h) h) La verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti. i) i) La riparazione e la sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree; j) j) L’efficiente manutenzione dei pozzi artesiani se esistenti; k) k) La riparazione ed il mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde; l) l) La riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, retine e tabelloni di pallacanestro, argani sollevamento, reti pallavolo etc.; m) m) La vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti; n) n) La verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria; o) o) La verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della Azienda USL competente, con pagamento dei relativi oneri; Il Concessionario, per l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, deve chiedere la preventiva autorizzazione al Comune, con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, all’U.T.C. ; Il Concessionario, nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, potrà provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti che possono portare fino alla revoca della concessione. Il Comune può prescrivere l'attuazione delle opere di manutenzione di spettanza del Concessionario, diffidandolo ad eseguire i lavori entro un termine prefissato. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario.
Art. 12 ONERI A CARICO DEL COMUNE Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno 60 giorni da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all’U.T.C.. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi fra quelli a suo carico, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede con raccomandata A.R., l’intervento del Comune, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali. Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.
Art. 13 RENDICONTAZIONE Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare all’U.T.C., entro il 31 gennaio di ogni anno: ? ? una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il concessionario deve attuare, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente; ? ? una relazione sulla gestione dell’impianto e sull’attività sportiva svolta nell’anno precedente, con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare l'anno successivo, indicando il nominativo del Direttore dell'impianto. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti.
Art. 14 CONTROLLI Il Comune può effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto e/o dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi. Nell'esercizio di detti controlli il Comune può avvalersi anche dell'apporto di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, cui siano attribuite funzioni ispettive.
Art. 15 RESPONSABILITÀ Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione. A tal fine deve stipulare un’idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza dell’impianto concesso che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono allo stesso. Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall’uso dell’impianto concesso, anche nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.
Art. 16 GARANZIE ASSICURATIVE Il Concessionario deve stipulare un’idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituti di assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa verificarsi a persone od a cose. Per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto della presente convenzione, il Concessionario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la copertura di tali rischi. Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso l’U.T.C. all'atto della stipulazione.
Art. 17 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE Il Comune può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi e quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni. Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l’utilizzo dell’impianto.
Art. 18 DECADENZA RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente convenzione e/o del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali e di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell’uso dell’impianto concesso il Comune revoca la concessione, fermo restando l’obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese. Il Comune revoca, previa diffida, la concessione qualora il Concessionario sia moroso nel pagamento del canone, trasgredisca alle norme del Regolamento ed alle disposizioni integrative che il Comune riterrà opportuno emanare. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l’utilizzo dell’impianto. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell’atto di convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore.
Art. 19 SPESE Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario
Art. 20 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizione in materia di concessioni. Per quanto non regolamentato con la presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto, nonchè al regolamento per uso e gestione impianti sportivi del Comune approvato con del. Di CC. N. 4 del 23.04.2005
Art. 21 FORO COMPETENTE Per ogni controversia è competente il foro di Napoli.
INDICE
CAPO I – NORME GENERALI Art. 1 – Oggetto e finalità pag. 1 Art. 2 – Classificazione degli Impianti Sportivi pag. 1 Art. 3 – Competenze della Divisione Sport e Turismo pag. 2
CAPO II – CRITERI E MODALITA’ PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Art. 4 – Gestione degli impianti sportivi pag. 3 Art. 5 – Modalità di gestione pag. 3
CAPO III – IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA – Concessioni in uso Art. 6 – Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi pag. 4 Art. 7 – Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso pag. 4 Art. 8 – Priorità di scelta delle concessioni pag. 5 Art. 9 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti pag. 5 Art. 10 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole pag. 6 Art. 11 – Contenuto dell’istanza e allegati pag. 7 Art. 12 – Norme di accesso e responsabilità pag. 8 Art. 13 – Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche pag. 9
CAPO IV – CONCESSIONI IN GESTIONE Art. 14 – Modalità per l’affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali pag. 10 Art. 15 – Requisiti soggettivi e criteri di concessione pag. 10 Art. 16 – Durata della concessione pag.11 Art. 17 – Canone di utilizzo e tariffe pag.11 Art. 18 – Sub concessione pag.12
CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITA’ Art. 19 – Doveri del Concessionario pag.13 Art. 20 – Servizi accessori pag.14 Art. 21 – Oneri a carico del Concessionario pag.14 Art. 22 – Oneri di manutenzione straordinaria pag.14 Art. 23 – Responsabilità pag.15
CAPO VI - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE Art. 24 – Sospensione delle concessioni pag.16 Art. 25 – Revoca delle concessioni pag.16 Art. 26 – Risoluzione del rapporto di concessione pag.16 Art. 27 – Subentro nella concessione pag.17
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI Art. 28 – Norme transitorie pag.18 Art. 29 – Entrata in vigore e abrogazione di norme pag.18
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